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Unioni Civili

La Camera conferma la fiducia. Renzi: “Oggi è un giorno di festa”
Mercoledì 11 maggio la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sul decreto di legge sulle unioni civili, già approvato dal Sentato il 25 febbraio scorso, con 369 voti a favore. 564 i deputati presenti, 193 i voti contrari, 2 astenuti: si tratta di Vincenza Labriola e Rudi Franco Marguerettaz. La ministra alle Riforme, Maria Elena Boschi ha così commentato la fiducia ottenuta dalla Camera: “Siamo ad un passo da un risultato storico per il nostro Paese”. Molto dura invece la reazione del leader leghista Matteo Salvini che invita i primi cittadini del Carroccio alla disobbedienza: “Sindaci della Lega disobbedite”, ha detto il segretario, secondo cui questa è una legge sbagliata, anticamera delle adozioni gay. Giorgia Meloni di Forza Italia attacca sul social Facebook il governo sostenendo che “Porre la questione di fiducia su temi delicati come questo rappresenta l’ennesimo abuso di parte di un governo arrogante, che senza aver ricevuto alcun mandato popolare usa le istituzioni a suo piacimento. Se dovessi diventare sindaco di Roma rispetterò la legge, anche se non celebrerò di persona le unioni civili”. Il centrodestra si sta preparando a presentare iniziative per l’indizione di un referendum abrogativo in materia di unioni civili, eventualità che non preoccupa Monica Cirinnà, promotrice del provvedimento oggi all’esame conclusivo dell’Aula di Montecitorio, che commenta così l fiducia del ddl “Ci darà la spinta per arrivare presto al matrimonio egualitario. L’Italia si rivolterà al conservatorismo, al bigottismo e al medioevo”.

Ripercorriamo in breve i punti fondamentali della legge
Per le coppie omosessuali arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le coppie etero nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

Come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.

Le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome”.

Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.

Con la nuova legge, la pensione di reversibilità e il Tfr (Trattamento di fine rapporto) maturato, spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Scioglimento: si applicano le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

Adozioni: le norme sulla stepchildadoption sono state escluse. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura ultronea: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchildadoption ai singoli casi concreti.

Le convivenze di fatto sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.

Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

Regime patrimoniale: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

Alimenti: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Giulia Lenci

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