L’assessore Ciarcia, ritorna sul comodato d’uso gratuito

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L’assessore Ciarcia, ritorna sul comodato d’uso gratuito

Comunicato stampa.

L’assessore Ciarcia, di concerto col direttore dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Velletri, ritorna sul comodato d’uso gratuito

Dopo vari incontri chiarificatori avuti con il Direttore dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Velletri, Dott. Crescenzo Bovenzi, che si ringrazia per la sempre fattiva collaborazione e per la squisita disponibilità, si è concordato un vademecum ed un fac-simile per la redazione del contratto di comodato d’uso gratuito (ex verbale) da registrare entro il 1 marzo 2016.
Il modello si può scaricare dal sito del Comune di Velletri.
Come già più volte ricordato l’art. 1, comma 10, lett. b), della Legge di Stabilità 2016, contiene alcune modifiche sulla disciplina dell’IMU per l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. In particolare, viene introdotta a decorrere dall’anno 2016 la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base del possesso di specifici requisiti.

COSA VERIFICARE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE E REGISTRARE IL CONTRATTO
Prima di procedere con la sottoscrizione e registrazione del contratto di comodato è necessario ACCERTARSI DI RISPETTARE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI LEGGE per poter usufruire delle agevolazioni IMU:
– il comodato deve essere tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
– l’immobile oggetto di comodato non deve essere un’abitazione di lusso, ossia non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune del comodatario, per cui genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
– il comodante non deve possedere altri immobili (“ad uso abitativo”, come specificato dal MEF durante Telefisco del 28/01/2016) in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso (escluse quindi A/1, A/8 e A/9) nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– in presenza di un contratto di comodato verbale già in essere al 1/01/2016 lo stesso deve essere registrato (al fine di usufruire dell’agevolazione Imu a decorrere dal mese di gennaio 2016) entro il 1° marzo 2016, come indicato dal MEF con la nota prot. n. 2472 del 29/01//2016;
– il possesso dei suddetti requisiti per la riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017 (non sono più valide le precedenti certificazioni presentate in funzione delle disposizioni regolamentari del Comune, in quanto la norma dispone espressamente l’attestazione nel modello dichiarazione Imu).
Al fine di poter usufruire dell’agevolazione IMU anche sulle eventuali pertinenze (C/2-C/6-C/7) dell’abitazione concessa in comodato si invita a verificare i successivi chiarimenti da parte del MEF.

COME SI REGISTRA IL CONTRATTO DI COMODATO
La registrazione di un contratto di comodato d’uso gratuito di un immobile può essere effettuata presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto da parte del contribuente, l’ufficio restituisce timbrata copia dell’atto registrato.
Per procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono previsti i seguenti passaggi:
1. Produrre almeno 2 (due) copie, con firma in originale, dell’atto da registrare.
2. Compilare il Modello 69, relativo alla richiesta di registrazione. Tale modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate ed è disponibile presso qualsiasi ufficio territoriale.
3. Procurarsi due marche da bollo, ciascuna da € 16,00 da applicare sulle copie degli atti da registrare.
4. Effettuare il versamento, tramite modello F23, dell’imposta di registro pari ad € 200,00. Il codice tributo da indicare è 109T.
5. Portare in Agenzia delle Entrate le due copie degli atti da registrare, le fotocopie delle carte d’identità del comodante e del comodatario, le due marche da bollo, il Modello 69 compilato e la copia del modello F23 attestante il versamento dell’imposta di registro.

L’Assessore alle Finanze
Dott.ssa Marilena Ciarcia

 

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