Il lavoro agile o smart-working

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Il lavoro agile o smart-working

Flessibilità, produttività e mediazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 Gennaio, il DdL sul “lavoro agile”

Lavoro agile o “smart working”
La relazione introduttiva al disegno di legge sulle nuove misure per il lavoro autonomo definisce il lavoro agile una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Il lavoro agile può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, seguendo però gli orari previsti dal contratto di riferimento .
Obiettivi
Gli obiettivi principali alla base di questo nuovo approccio all’organizzazione del lavoro sono la valorizzazione della flessibilità e dell’autonomia dei lavoratori dipendenti. Allo stesso modo, il Governo ha ribadito la parificazione tra i lavoratori che prestano la proprio attività lavorativa in modalità tradizionale rispetto a chi la svolge in modo agile. Si dovrà pertanto applicare lo stesso trattamento in materia economica, fiscale e di sicurezza tra i lavoratori tradizionali, rispetto a quelli “agili”. Inoltre, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in caso di incremento di produttività ed efficienza del lavoro, saranno applicabili anche ai lavoratori “agili”.
Le regole e l’accordo
Il testo del decreto stabilisce che l’accordo debba essere stipulato per iscritto e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali. Prevede inoltre che vengano individuati i tempi di riposo del lavoratore. Il contratto potrà essere a termine (massimo due anni) o a tempo determinato e in questo ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. E solo in presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine. Per la protezione dei dati e la riservatezza il testo specifica che il datore di lavoro deve adottare «misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
Sicurezza e infortuni
Il datore deve garantire salute e sicurezza a chi svolge questo tipo di prestazione. A tal fine è previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Infine il lavoratore ha diritto alla tutela non solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ma anche contro gli infortuni che possono avvenire durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Lavoratori no-stop
Attenzione! I più diffidenti temono il rischio che il decreto possa incentivare la creazione di una nuova generazione di lavoratori sempre connessi, reperibili in ogni luogo e momento. Insomma dei veri e propri lavoratori letteralmente “full-time”.

Giulia Lenci

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