Per i coniugi in stato di bisogno che non ricevono il mantenimento
La legge di Stabilità 2016 ha istituito in via sperimentale un fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Il fondo per il 2016 avrà una dotazione di 250 mila euro e, per il 2017, di 500mila euro. Il fondo di solidarietà interverrà non in qualsiasi caso di indigenza di uno dei coniugi, ma solo quando il coniuge beneficiario del mantenimento non riceva l’assegno mensile come stabilito dal giudice nel corso del procedimento giudiziale. Il coniuge in stato di bisogno è colui che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e, se esistenti, dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi. Il coniuge dovrà dimostrare di non possedere un reddito, o di avere un reddito minimo, si confida che il decreto ministeriale intervenga a riguardo. Lo stato di bisogno si configura quando si dimostri la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita, quindi non è solo la mancanza di quanto necessario per alimentarsi, ma anche del necessario per vestirsi, per l’abitazione ecc. Ricordiamo che in sede di procedimento giudiziale di separazione l’art. 156 del codice civile stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.”Qualora il coniuge non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto e anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia effettivamente la possibilità di adempiere, con l’ausilio di un avvocato potrà rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, chiedendo l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. E’ necessaria la residenza in Italia del richiedente al momento della presentazione dell’istanza. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, può assumere informazioni nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilita’ e, al termine dell’istruttoria, salvo che la respinga, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta al coniuge richiedente. Il Ministero della giustizia procederà poi al recupero delle somme erogate nei confronti del coniuge inadempiente. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistano i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento da avviare in Tribunale richiede l’ausilio di un avvocato e non è soggetto al pagamento di spese a titolo di contributo unificato. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione del Fondo, l’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, le modalita’ per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate dai coniugi inadempienti.
Avv. Luigi De Valeri